Art. 165
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[1](Art. 154 testo unic 24 dicembre 1911).
[2]La mancanza senza gistificato motivo alle chiamate di controllo costituisce una contravvenzione che e' punita con ammenda estensibile a L. 5.
[3]Il verbale di contravenzione non e' trasmesso all'autorita' giudiziaria e l'azione penale rimane estinta ove il contravventore paghi, entro un mese dalla contestazione del fatto, una somma equivalente al doppio del minimo dell'ammenda.
Testo vigente dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932 · versione 0 su Normattiva