Art. 166

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[1](Art. 155 testo unic 24 dicembre 1911).

[2]I contravventori allobbligo di notificare i cambiamenti della propria residenza, di cui al precedente art. 141, sono puniti con un'ammenda nella misura e con le modalita' di cui all'articolo precedente.

Testo vigente dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-08-05;1437~art166 · fonte su Normattiva