Art. 169
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[1]Alla esecuzione della presente legge sara' provveduto con regolamento approvato con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato.
[2]In attesa della pubblicazione di tale regolamento, il Ministro per la guerra ha facolta' di emanare le disposizioni esecutive che ritenga necessarie; e di determinare altresi', con suo decreto, se e per quali delle innovazioni di natura procedurale recate dalla presente legge debba essere temporaneamente procrastinata l'applicazione.
[3]Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
[4]Dato a Roma, addi' 5 agosto 1927 - Anno V
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]Mussolini - Volpi.
[7]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
[8]Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 agosto 1927 - Anno V
[9]Atti del Governo, registro 263, foglio 155. - Ferretti.
Testo vigente dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932 · versione 0 su Normattiva