Art. 17
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[1]L'espatrio degli inscritti dopo l'apertura della loro leva, ovvero dopo l'arruolamento, come pure l'espatrio dei militari che non abbiano ancora compiuto la ferma loro spettante, puo' essere autorizzato solo in casi eccezionali e per determinazione del Ministro per la guerra.
[2]In tali casi l'espatrio non potra' essere autorizzato che per un tempo determinato.
Testo vigente dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932 · versione 0 su Normattiva