Art. 18

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[1]Il Ministro per la guerra provvede e sopraintende a tutte le operazioni della leva militare.

[2]In ciascuna provincia del Regno sono organi del servizio della leva il consiglio di leva, le commissioni mobili e l'ufficio provinciale di leva, retto da un commissario che dipende direttamente dal Ministero della guerra.

[3]All'estero, il servizio della leva e' affidato alle Regie autorita' diplomatiche o consolari.

Testo vigente dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-08-05;1437~art18 · fonte su Normattiva