Art. 18
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[1]Il Ministro per la guerra provvede e sopraintende a tutte le operazioni della leva militare.
[2]In ciascuna provincia del Regno sono organi del servizio della leva il consiglio di leva, le commissioni mobili e l'ufficio provinciale di leva, retto da un commissario che dipende direttamente dal Ministero della guerra.
[3]All'estero, il servizio della leva e' affidato alle Regie autorita' diplomatiche o consolari.
Testo vigente dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932 · versione 0 su Normattiva