Art. 2
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Nessun cittadino italiano soggetto all'obbligo della leva puo' essere ammesso a pubblico ufficio se non prova di aver soddisfatto l'obbligo stesso, ovvero (qualora la sua classe non sia stata ancora chiamata) di aver chiesto la inscrizione sulle liste di leva.
Testo vigente dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932 · versione 0 su Normattiva