Art. 20

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[1]Spetta all'autorita' giudiziaria ordinaria:

[2]1° conoscere delle contravvenzioni alla presente legge per le quali si possa far luogo ad applicazione di pena e che non siano espressamente attribuite all'autorita' giudiziaria militare;

[3]2° definire le questioni di controversa cittadinanza, domicilio od eta';

[4]3° pronunciare su contesi diritti civili o di filiazione.

Testo vigente dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1927-08-05;1437~art20 · fonte su Normattiva