Art. 20
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[1]Spetta all'autorita' giudiziaria ordinaria:
[2]1° conoscere delle contravvenzioni alla presente legge per le quali si possa far luogo ad applicazione di pena e che non siano espressamente attribuite all'autorita' giudiziaria militare;
[3]2° definire le questioni di controversa cittadinanza, domicilio od eta';
[4]3° pronunciare su contesi diritti civili o di filiazione.
Testo vigente dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932 · versione 0 su Normattiva