Art. 21

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Le operazioni della leva e le decisioni che non siano di competenza dell'autorita' giudiziaria in conformita' del precedente art. 20 sono attribuite in ciascuna provincia ad un consiglio di leva, che vi provvede sia direttamente sia per mezzo delle commissioni mobili di leva.

Testo vigente dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1927-08-05;1437~art21 · fonte su Normattiva