Art. 22
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[1]I consigli di leva hanno sede nelle citta' capiluogo di provincia, fatta eccezione per Zara.
[2]Sono presieduti dal presidente del tribunale o da chi ne fa le veci e sono composti di un rappresentante dell'amministrazione provinciale, di un ufficiale superiore o capitano del Regio esercito delegato dal Ministro per la guerra e di un commissario di leva, al quale sono anche affidate le funzioni di segretario.
[3]L'amministrazione provinciale deve nell'atto di nomina del detto rappresentante designare anche un supplente.
[4]Le sedute dei consigli di leva sono pubbliche e vi assiste con voce consultiva un ufficiale dei carabinieri reali. Vi interviene inoltre, senza diritto a voto, per ogni comune, il capo dell'amministrazione comunale od un suo delegato, assistito dal segretario comunale, nell'interesse dei suoi amministrati.
[5]Il consiglio di leva e' assistito da un medico militare o, nella impossibilita', da un medico civile.
Testo vigente dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932 · versione 0 su Normattiva