Art. 24
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[1]Il consiglio di leva decide a maggioranza di voti.
[2]L'intervento di due membri votanti basta a rendere valide le decisioni.
[3]In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci.
Testo vigente dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932 · versione 0 su Normattiva