Art. 28

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Il Ministero della guerra ha facolta' di determinare che le commissioni mobili di leva si rechino anche in altri comuni, che non siano capoluogo di mandamento. In tal caso sara' destinata a recarvisi la commissione mobile del mandamento piu' vicino.

Testo vigente dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-08-05;1437~art28 · fonte su Normattiva