Art. 29
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[1]Le commissioni mobili sono composte del magistrato titolare della pretura del mandamento dove esse si recano ad esercitare la loro funzione, di un ufficiale del Regio esercito, di un rappresentante dell'amministrazione provinciale e del commissario di leva cui sono anche affidate le funzioni di segretario. La presidenza e' di regola tenuta dal predetto magistrato.
[2]La designazione preventiva dei rappresentanti dell'amministrazione provinciale che debbono far parte delle commissioni mobili, e' fatta dall'amministrazione provinciale. Il rappresentante dell'amministrazione provinciale che deve far parte della commissione mobile destinata alla provincia di Zara deve essere scelto fra i rappresentanti dell'amministrazione provinciale della provincia stessa.
[3]Le funzioni di perito sanitario sono affidate ad un ufficiale medico del Regio esercito o, nella impossibilita', ad un medico civile.
[4]Le sedute delle commissioni mobili sono pubbliche e vi assiste con voce consultiva un ufficiale dei carabinieri reali, e, per ogni comune, senza diritto a voto, il capo dell'amministrazione comunale od un suo delegato, assistito dal segretario comunale, nell'interesse dei suoi amministrati.
Testo vigente dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932 · versione 0 su Normattiva