Art. 30
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[1]La commissione mobile rappresenta il consiglio di leva e puo' emettere qualunque decisione che sia di spettanza del consiglio.
[2]Pero' per quanto riguarda i diritti alla ferma riducibile o alla ferma minima la decisione, su richiesta degli inscritti di leva o dei capi delle amministrazioni comunali, puo' essere rimessa al consiglio di leva.
Testo vigente dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932 · versione 0 su Normattiva