Art. 31
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[1]Le decisioni delle commissioni mobili di leva sono prese a maggioranza di voti. L'intervento di due votanti basta a rendere valide le decisioni.
[2]In caso di parita' di voti nelle decisioni concernenti la idoneita' al servizio militare prevale il voto che sia conforme al parere del medico.
[3]Per tutte le altre decisioni invece, in caso di parita' di voti, la questione e' deferita al rispettivo consiglio di leva.
Testo vigente dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932 · versione 0 su Normattiva