Art. 33

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I membri delle commissioni mobili funzionari dello Stato hanno diritto alle normali competenze loro spettanti secondo le disposizioni in vigore. Tali competenze spettano anche ai presidenti qualora si rechino insieme con la commissione fuori della propria residenza: in tal caso, pero', ad essi non spetta l'indennita' di L. 15 di cui all'articolo precedente.

Testo vigente dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1927-08-05;1437~art33 · fonte su Normattiva