Art. 34
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[1]Al rappresentante dell'amministrazione provinciale, facente parte della commissione mobile spetta un'indennita' di L. 50 per ogni giorno di seduta o di viaggio e per ogni altro giorno in cui a causa dell'incarico che disimpegna egli debba rimanere fuori della propria residenza ed inoltre il rimborso delle spese di viaggio pel trasporto in 1ª classe sulle ferrovie, sulle linee di automobili e sugli altri veicoli a trazione meccanica destinati in modo periodico e regolare al pubblico servizio.
[2]Per i viaggi sulle vie ordinarie non servite da ferrovia, automobili o altri veicoli a trazione meccanica gli sara' corrisposta un'indennita' di viaggio di una lira per ogni chilometro.
Testo vigente dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932 · versione 0 su Normattiva