Art. 35

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[1]Le amministrazioni dei comuni nei quali le commissioni mobili di leva debbono tenere le sedute, provvedono i locali per le sedute stesse, gli oggetti di cancelleria e quanto e' necessario per l'arredamento, la pulizia, il riscaldamento dei locali suddetti.

[2]Le spese relative, comprese quelle del personale all'uopo occorrente, sono a carico esclusivo delle amministrazioni comunali.

Testo vigente dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-08-05;1437~art35 · fonte su Normattiva