Art. 35
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932. Leggi il testo vigente →
[1]Le amministrazioni dei comuni nei quali le commissioni mobili di leva debbono tenere le sedute, provvedono i locali per le sedute stesse, gli oggetti di cancelleria e quanto e' necessario per l'arredamento, la pulizia, il riscaldamento dei locali suddetti.
[2]Le spese relative, comprese quelle del personale all'uopo occorrente, sono a carico esclusivo delle amministrazioni comunali.
Testo vigente dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932 · versione 0 su Normattiva