Art. 36
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[1]Contro le decisioni dei consigli e delle commissioni mobili di leva e' ammesso il ricorso al Ministro per la guerra, osservate le prescrizioni del regolamento.
[2]Il Ministro potra' annullare o modificare le dette decisioni dopo sentito il parere di una commissione cosi' composta:
- a)il presidente del tribunale supremo militare, presidente;
- b)un consigliere di Stato;
- c)un magistrato di grado non superiore a quello di consigliere di corte di appello;
- d)due ufficiali superiori, membri.
[3]I ricorsi preaccennati non sospendono gli effetti delle decisioni impugnate.
Testo vigente dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932 · versione 0 su Normattiva