Art. 38
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[1]Nelle citta' capiluogo di provincia, fatta eccezione per Zara, ha sede un ufficio di leva con competenza per tutta la provincia.
[2]L'ufficio di leva di Ancona ha competenza anche per la provincia di Zara.
[3]L'ufficio e' retto da un commissario di leva che dipende direttamente dal Ministero della guerra. Sono assegnati due commissari agli uffici di leva delle provincie che contano popolazione superiore a 350 mila abitanti, tre agli uffici delle provincie con popolazione superiore a 700 mila abitanti e quattro agli uffici delle provincie con popolazione superiore ad 1 milione di abitanti. All'ufficio di leva di Ancona che deve provvedere al servizio di' leva anche della provincia di Zara, e' assegnato un commissario di leva in piu'.
[4]Agli uffici di leva delle provincie con popolazione superiore al milione di abitanti puo' essere inoltre assegnato un archivista o applicato delle amministrazioni militari.
Testo vigente dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932 · versione 0 su Normattiva