Art. 4

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[1]Le classi sono chiamate alla leva nell'anno in cui i giovani che vi appartengono compiono il ventesimo dell'eta' loro. L'inizio delle operazioni di leva puo' essere pero' anticipato in guisa da rendere possibile la chiamata alle armi nei primi mesi dell'anno in cui i giovani compiono il ventesimo anno di eta'.

[2]Quando poi lo esigano contingenze straordinarie le classi possono essere chiamate alla leva ed alle armi anche prima dei termini suddetti.

Testo vigente dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1927-08-05;1437~art4 · fonte su Normattiva