Art. 41

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Il 1° gennaio di ciascun anno i capi delle amministrazioni comunali sono in obbligo di far conoscere con espressa notificazione ai giovani che nell'anno incominciante compiono il diciottesimo della loro eta', il dovere di farsi inscrivere sulla lista di leva del comune in cui hanno legale domicilio, ed ai loro genitori o tutori l'obbligo che loro e' imposto di curarne l'inscrizione.

Testo vigente dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1927-08-05;1437~art41 · fonte su Normattiva