Art. 42
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[1]Sono considerati legalmente domiciliati nel comune:
[2]1° i giovani dei quali il padre o, in mancanza del padre, la madre o il tutore abbia domicilio nel comune, nonostante che essi dimorino altrove, siano in servizio militare, assenti, espatriati, emancipati, detenuti o figli di un espatriato, o di un militare in effettivo servizio o prigioniero di guerra, che abbia avuto l'ultimo domicilio nel comune;
[3]2° i giovani ammogliati, il cui padre o, in mancanza del padre, la madre, abbia domicilio nel comune, salvoche' giustifichino di aver legale domicilio in altro comune;
[4]3° i giovani ammogliati domiciliati nel comune sebbene il padre o, in mancanza di questo, la madre, abbia altrove domicilio;
[5]4° i giovani nati e domiciliati nel comune, che siano privi di padre, madre e tutore;
[6]5° i giovani residenti nel comune che, non trovandosi compresi in alcuno dei casi precedenti, non giustifichino la loro inscrizione in altro comune;
[7]6° i giovani nati nel comune, che, non trovandosi compresi in alcuno dei casi precedenti, non giustifichino la loro inscrizione in altro comune;
[8]7° i giovani stranieri di origine, naturalizzati o no, domiciliati nel comune;
[9]8° gli esposti dimoranti nel comune e i ricoverati negli ospizi che vi sono stabiliti.
[10]Agli effetti della inscrizione sulle liste di leva e' considerato domicilio legale del giovane nato e dimorante all'estero il comune ove egli o la sua famiglia furono da ultimo domiciliati nel Regno; ovvero, quando cio' non sia possibile precisare, il comune designato dallo stesso giovane; ovvero, in mancanza di siffatta designazione, il comune di Roma.
Testo vigente dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932 · versione 0 su Normattiva