Art. 43
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[1]I giovani domiciliati nel comune, la cui data di nascita non possa accertarsi con documenti autentici, e che siano reputati notoriamente di eta' che li renda soggetti alla leva, debbono egualmente essere inscritti sulle liste. Parimenti vi sono inscritti i giovani che per eta' presunta si presentano spontanei alla inscrizione, o vi sono dichiarati soggetti dal padre, dalla madre o dal tutore.
[2]I giovani di cui al presente articolo debbono pero' essere cancellati dalle liste ed, eventualmente, anche dai ruoli se, prima della loro incorporazione, venga a risultare che hanno eta' minore di quella presunta.
Testo vigente dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932 · versione 0 su Normattiva