Art. 44
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[1]La lista di leva e' compilata per cura del capo dell'amministrazione comunale entro lo stesso mese di gennaio sulle dichiarazioni di cui all'art. 41 e sulle indagini da farsi sui registri dello stato civile, come pure in dipendenza di altri documenti ed informazioni.
[2]Il primo del successivo mese di febbraio e per 15 giorni consecutivi e', a cura del capo dell'amministrazione comunale, pubblicato l'elenco dei giovani inscritti su detta lista.
Testo vigente dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932 · versione 0 su Normattiva