Art. 46
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[1]Nel corso del mese di marzo la lista di leva deve essere posta al corrente con le nuove inscrizioni o cancellazioni che siano necessarie; e debbono essere in essa introdotte tutte le modificazioni derivanti dalle osservazioni, dichiarazioni e reclami di cui al precedente art. 45.
[2]Tali operazioni sono compiute a cura del capo dell'amministrazione comunale.
Testo vigente dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932 · versione 0 su Normattiva