Art. 47
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Compiute le operazioni di cui al precedente articolo, la lista e' firmata dal capo dell'amministrazione comunale che ne fece l'esame e trasmessa per copia autentica al commissario capo dell'ufficio di leva della rispettiva provincia, nei primi dieci giorni del mese di aprile.
Testo vigente dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932 · versione 0 su Normattiva