Art. 48
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[1](Art. 25 testo unico 24 dicembre 1911).
[2]Dal momento della trasmissione della lista di leva al commissario di leva sino a quello della verificazione di cui all'art. 57 il capo dell'amministrazione comunale tiene conto di tutte le mutazioni che succedono intorno alla situazione dei singoli inscritti, prende nota di ogni altra variazione a cui possa andare soggetta la lista e provvede alla inscrizione degli omessi che si presentino spontanei o vengano scoperti o denunciati.
Testo vigente dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932 · versione 0 su Normattiva