Art. 49
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[1]Sulle liste della leva in corso debbono aggiungersi:
[2]1° gli omessi, appartenenti alla classe di cui e' in corso la leva o a classe precedente, in qualunque modo sia venuto a constare della loro omissione;
[3]2° i cancellati, riformati o ascritti alla ferma riducibile o alla ferma minima in leve anteriori, la cui cancellazione, riforma o ascrizione sia stata annullata a senso del successivo art. 64;
[4]3° i rimandati per rivedibilita' o per legali motivi alla leva in corso;
[5]4° coloro che facciano acquisto della cittadinanza italiana dopo la chiamata alla leva della loro classe di nascita e prima di aver compiuto il 39° anno di eta'.
Testo vigente dal 19 agosto 1927 al 12 luglio 1929 · versione 0 su Normattiva