Art. 5
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[1]Sono esclusi dal servizio militare e non possono far parte del Regio esercito i condannati, in applicazione del codice penale comune, alla pena dell'ergastolo o alla pena della reclusione che abbia per effetto o alla quale sia aggiunta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
[2]I condannati da giudici stranieri a pene che corrispondano a quelle suindicate e per gli stessi reati ai quali stesse pene sono applicabili secondo le leggi del Regno, possono essere esclusi dal far parte del Regio esercito per decisione del Ministro per la guerra.
[3]I condannati in contumacia non sono compresi nella esclusione.
Testo vigente dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932 · versione 0 su Normattiva