Art. 52
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932. Leggi il testo vigente →
I commissari di leva fanno pubblicare in tutti i comuni della rispettiva provincia il manifesto firmato dal presidente del consiglio di leva col quale si ordina la leva e si indicano il luogo, il giorno e l'ora in cui si eseguiranno dal consiglio di leva o dalle commissioni mobili le operazioni per ciascun comune.
Testo vigente dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932 · versione 0 su Normattiva