Art. 54
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Alle sedute dei consigli di leva e delle commissioni mobili di leva hanno obbligo di intervenire, nei giorni designati, tutti indistintamente gli inscritti, fatta eccezione per coloro che siano affetti dalle deformita' insanabili di cui all'art. 73 e per coloro che debbano essere rimandati giusta il successivo art. 62 e salve, poi, pei residenti all'estero, le disposizioni che specialmente li riguardano. I non intervenuti senza legittimo motivo sono dichiarati renitenti, giusta l'articolo 153.
Testo vigente dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932 · versione 0 su Normattiva