Art. 56
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[1]Agli inscritti di leva che siano riconosciuti indigenti secondo le norme del regolamento, sono corrisposti i mezzi di viaggio per andare e ritornare dal comune di residenza al luogo ove debbono presentarsi alla commissione mobile di leva o (pei residenti nella circoscrizione mandamentale del capoluogo di provincia) al consiglio di leva, purche' pero' la distanza fra andata e ritorno superi i venti chilometri.
[2]E' inoltre corrisposta loro una indennita' di soggiorno per il tempo in cui rimangono a disposizione della commissione mobile o del consiglio di leva.
[3]Agli inscritti che si presentino al consiglio di leva mentre avrebbero dovuto presentarsi alla commissione mobile, le indennita' di viaggio e soggiorno saranno corrisposte soltanto qualora essi comprovino che la mancata presentazione alla commissione mobile sia dovuta a legittimo impedimento.
Testo vigente dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932 · versione 0 su Normattiva