Art. 58

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[1]Il consiglio di leva o la commissione mobile aggiunge sulla lista di ciascun comune le iscrizioni che i capi delle amministrazioni comunali hanno ulteriormente effettuato e cancella quelle che riconosce insussistenti.

[2]Cancella inoltre gli inscritti che debbono concorrere alla leva marittima a senso delle leggi relative.

Testo vigente dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1927-08-05;1437~art58 · fonte su Normattiva