Art. 58
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[1]Il consiglio di leva o la commissione mobile aggiunge sulla lista di ciascun comune le iscrizioni che i capi delle amministrazioni comunali hanno ulteriormente effettuato e cancella quelle che riconosce insussistenti.
[2]Cancella inoltre gli inscritti che debbono concorrere alla leva marittima a senso delle leggi relative.
Testo vigente dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932 · versione 0 su Normattiva