Art. 59
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932. Leggi il testo vigente →
Il presidente del consiglio di leva o della commissione mobile fa quindi leggere ad alta voce le liste cosi' rettificate ed invita pubblicamente gli astanti a dichiarare se a loro parere sia occorsa alcuna omissione, e sulle osservazioni dei capi delle amministrazioni comunali e degli inscritti od aventi causa statuisce a tenore della presente legge.
Testo vigente dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932 · versione 0 su Normattiva