Art. 60
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932. Leggi il testo vigente →
[1]Il consiglio di leva o la commissione mobile procede poscia all'esame personale degli inscritti secondo l'ordine in cui sono posti sulla lista di leva, pronunciando:
[2]l'esclusione di coloro che si trovino nelle condizioni prevedute dall'art. 5 della presente legge;
[3]la riforma o la rivedibilita' o l'arruolamento con dichiarazione di limitata idoneita' di coloro che si trovano nelle condizioni previste dal capo IV della presente legge;
[4]l'arruolamento di tutti coloro che possiedono la piena idoneita' fisica;
[5]l'ascrizione alla ferma riducibile o alla ferma minima per coloro che siano arruolati, e che si trovino nei casi previsti dal capo V della presente legge, salvo, per la competenza delle commissioni mobili, quanto e' prescritto dal precedente art. 30.
Testo vigente dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932 · versione 0 su Normattiva