Art. 62
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932. Leggi il testo vigente →
Gli inscritti che per qualsiasi legale motivo non possono presentarsi all'esame personale prima della chiusura della leva, sono rimandati alle leve susseguenti fino a che sia cessato il motivo che dette luogo al loro rimando.
Testo vigente dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932 · versione 0 su Normattiva