Art. 63
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[1]Gli inscritti i quali all'atto del concorso alla leva risultino arruolati volontari nel Regio esercito, nella Regia marina o nella Regia aeronautica o negli altri corpi il cui servizio equivale, per gli effetti della ferma di leva, a quello prestato nel Regio esercito, o vi servano in virtu' di Regio decreto, sono considerati aver soddisfatto l'obbligo della leva.
[2]Spetta ai medesimi in ogni caso di compiere la ferma e gli altri obblighi di servizio prescritti dalle leggi.
[3]Gli ufficiali dispensati a loro domanda dal servizio permanente, ove non abbiano servito almeno per un tempo corrispondente alla ferma di leva nella qualita' di ufficiale o come sottufficiale o militare di truppa, dovranno ultimare la ferma medesima nella qualita' di ufficiali di complemento.
Testo vigente dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932 · versione 0 su Normattiva