Art. 64
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[1]Le decisioni di cancellazione dalle liste di leva sono annullabili sino alla chiusura della leva; trascorso tale termine, sono annullabili solo quelle di esse che siano state pronunciate in base a documenti falsi od infedeli o per corruzione.
[2]Le decisioni di riforma sono annullabili per determinazione del Ministro per la guerra entro il termine di due anni quando sia accertato che le cause che le motivarono non sussistano; nello stesso termine e modo possono essere eventualmente annullate le riforme delle quali sia venuta a cessare la causa; trascorso tale termine, sono annullabili solo le decisioni di riforma che siano state pronunciate per corruzione o per il reato di procacciata infermita', di cui all'art. 152.
[3]Le decisioni di ascrizione alla ferma riducibile o alla ferma minima sono annullabili per determinazione del Ministro per la guerra, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 36, fino alla chiusura della leva successiva a quella in cui furono pronunciate; trascorso tale termine, sono annullabili solo quelle di esse che siano state pronunciate in base a documenti falsi o infedeli o per corruzione.
Testo vigente dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932 · versione 0 su Normattiva