Art. 65

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[1]Allorquando gli inscritti nei dieci giorni posteriori al loro arruolamento presentino ricorso ai magistrati ordinari sulla legalita' del medesimo per motivi di cittadinanza, di domicilio, di eta', di diritti civili o di filiazione, saranno tenuti sospesi a loro riguardo gli effetti dell'arruolamento sino all'emanazione della sentenza.

[2]Se il giudizio sara' protratto oltre la chiusura della leva in corso, i ricorrenti saranno rimandati alla leva successiva in attesa dell'esito del giudizio.

Testo vigente dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-08-05;1437~art65 · fonte su Normattiva