Art. 66

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[1]Le questioni di cui al precedente articolo 65 anche se trattisi di inscritti arruolati dalle commissioni mobili di leva, sono giudicate in via d'urgenza dal tribunale nella cui giurisdizione siede il consiglio di leva, in contraddittorio del commissario di leva.

[2]La decisione del tribunale ha immediata esecuzione agli effetti dell'arruolamento. Contro la stessa e' ammesso il rimedio di appello e contro la pronuncia della Corte di appello e' dato il rimedio in Cassazione.

Testo vigente dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-08-05;1437~art66 · fonte su Normattiva