Art. 67
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L'ufficiale membro del consiglio di leva o della commissione mobile somministra al comandante del distretto militare gli elementi che, secondo le decisioni del detto consiglio o della detta commissione, debbono servire alla formazione dei ruoli dei giovani per i quali fu pronunciato l'arruolamento.
Testo vigente dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932 · versione 0 su Normattiva