Art. 67

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L'ufficiale membro del consiglio di leva o della commissione mobile somministra al comandante del distretto militare gli elementi che, secondo le decisioni del detto consiglio o della detta commissione, debbono servire alla formazione dei ruoli dei giovani per i quali fu pronunciato l'arruolamento.

Testo vigente dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-08-05;1437~art67 · fonte su Normattiva