Art. 7
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Coloro che nel concorso alla leva di terra siano riconosciuti per condizioni fisiche idonei (o pienamente o limitatamente) al servizio alle armi, debbono essere tutti arruolati nel Regio esercito.
Testo vigente dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932 · versione 0 su Normattiva