Art. 72

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[1]Sono riformati gli inscritti che, per infermita' o per difetti fisici od intellettuali, non risultino idonei, neppure limitatamente, al servizio militare, oppure siano di statura inferiore a un metro e quarantotto centimetri.

[2]Appositi elenchi approvati con decreto reale specificano le imperfezioni e le infermita' che sono causa di inabilita' assoluta o temporanea al servizio militare e quelle che limitano permanentemente l'idoneita' al servizio stesso.

Testo vigente dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1927-08-05;1437~art72 · fonte su Normattiva