Art. 72
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[1]Sono riformati gli inscritti che, per infermita' o per difetti fisici od intellettuali, non risultino idonei, neppure limitatamente, al servizio militare, oppure siano di statura inferiore a un metro e quarantotto centimetri.
[2]Appositi elenchi approvati con decreto reale specificano le imperfezioni e le infermita' che sono causa di inabilita' assoluta o temporanea al servizio militare e quelle che limitano permanentemente l'idoneita' al servizio stesso.
Testo vigente dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932 · versione 0 su Normattiva