Art. 73

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[1]Il consiglio di leva o la commissione mobile potra' riformare senza esame personale i giovani i quali facciano risultare, per mezzo del capo dell'amministrazione comunale e nei modi determinati dal regolamento, di essere affetti da deformita' che possano, senza che occorra il giudizio di persone dell'arte, dichiararsi evidentemente insanabili.

[2]Tali deformita' sono descritte negli elenchi delle infermita' che esimono dal servizio militare, di cui al precedente articolo 72.

[3]Nei casi dubbi e ogni qualvolta sorga sospetto di frode il consiglio di leva o la commissione mobile dovra' procedere all'esame personale dell'inscritto.

Testo vigente dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-08-05;1437~art73 · fonte su Normattiva