Art. 75
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Per accertare la sussistenza o l'incurabilita' di una malattia, e' in facolta' del consiglio di leva o della commissione mobile di mandare l'inscritto in osservazione presso un ospedale militare, anche nei casi in cui l'osservazione non sia prescritta dagli elenchi di cui al precedente articolo 72.
Testo vigente dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932 · versione 0 su Normattiva