Art. 78
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L'autorita' militare ha facolta' di pronunciare la riforma o la dichiarazione di idoneita' limitata a riguardo dei militari sotto le armi o in congedo in base agli elenchi di cui al precedente art. 72; come pure di collocare in licenza straordinaria per il tempo necessario i militari sotto le armi che risultino temporaneamente inabili.
Testo vigente dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932 · versione 0 su Normattiva