Art. 79
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Anche la riforma pronunciata dall'autorita' militare a riguardo di militari alle armi o in congedo, e' revocabile nel termine di due anni e per decisione del Ministro per la guerra, quando, in seguito a nuova visita, si accerti che le cause che la motivarono non sussistano o siano cessate.
Testo vigente dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932 · versione 0 su Normattiva