Art. 80
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 agosto 1927 al 17 gennaio 1931. Leggi il testo vigente →
[1]L'obbligo del servizio alle armi e' attribuito agli arruolati nel Regio esercito in tre diverse misure:
[2]Ferma ordinaria. - E' attribuita agli arruolati che non abbiano titolo all'ascrizione ad altra ferma di leva.
[3]Ferma riducibile. - E' attribuita agli arruolati che si trovino nelle condizioni previste negli articoli 81 ed 82.
[4]Ferma minima. - E' attribuita agli arruolati che si trovino nelle condizioni previste nell'art. 83.
[5]Gli effetti dell'ascrizione alla ferma minima o alla ferma riducibile possono essere sospesi in caso di guerra o di mobilitazione totale o parziale.
Testo vigente dal 19 agosto 1927 al 17 gennaio 1931 · versione 0 su Normattiva