Art. 80

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 agosto 1927 al 17 gennaio 1931. Leggi il testo vigente →

[1]L'obbligo del servizio alle armi e' attribuito agli arruolati nel Regio esercito in tre diverse misure:

[2]Ferma ordinaria. - E' attribuita agli arruolati che non abbiano titolo all'ascrizione ad altra ferma di leva.

[3]Ferma riducibile. - E' attribuita agli arruolati che si trovino nelle condizioni previste negli articoli 81 ed 82.

[4]Ferma minima. - E' attribuita agli arruolati che si trovino nelle condizioni previste nell'art. 83.

[5]Gli effetti dell'ascrizione alla ferma minima o alla ferma riducibile possono essere sospesi in caso di guerra o di mobilitazione totale o parziale.

Testo vigente dal 19 agosto 1927 al 17 gennaio 1931 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1927-08-05;1437~art80 · fonte su Normattiva