Art. 81
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1928 al 17 gennaio 1931. Leggi il testo vigente →
[1]((Hanno titolo alla inscrizione alla ferma di leva riducibile gli inscritti arruolati che si trovino in una delle seguenti condizioni e che non possano conseguire l'ascrizione alla ferma minima perche' non ricorrono le altre condizioni richieste dal successivo art. 83:
[2]1° primogenito di famiglia che abbia a carico dieci o piu' figli, di nazionalita' italiana, o di famiglia che abbia avuto dodici o piu' figli nati vivi e vitali, di nazionalita' italiana, dei quali almeno sei siano ancora a carico. Sono da computarsi nel numero dei figli, oltre i legittimi ed i legittimati, anche quelli naturali riconosciuti;
[3]2° primogenito di orfani di padre e di madre;
[4]3° figlio primogenito di madre tuttora vedova;
[5]4° figlio unico di padre vivente che abbia una o piu' figlie nubili o vedove e che non risulti inscritto nei ruoli per imposte terreni, fabbricati o ricchezza mobile con un reddito globale netto, superiore a L. 18,000;
[6]5° figlio primogenito di padre vivente che non abbia altro figlio maschio maggiore di 16 anni e che non risulti inscritto nei ruoli per imposte terreni, fabbricati o ricchezza mobile con un reddito globale netto, superiore a L. 18,000;
[7]6° nipote unico di avo che non abbia figli maschi maggiori di sedici anni)).
Testo vigente dal 31 dicembre 1928 al 17 gennaio 1931 · versione 1 su Normattiva