Art. 82
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[1]Hanno pure titolo all'ascrizione alla ferma di leva ridicibile gli inscritti arruolati che si trovino in una delle seguenti condizioni: 1° orfano di entrambi i genitori che sia fratello unico di sorelle consanguinee - nubili o vedove senza figli maggiori di 16 anni - orfane soltanto del padre;
[2]2° orfano di entrambi i genitori che sia unico fratello consanguineo di orfani soltanto del padre;
[3]3° figlio di militare morto sotto le armi per causa non dipendente dal servizio militare;
[4]4° figlio di militare pensionato per ferite od infermita' riportate a causa di servizio militare;
[5]5° fratello consanguineo di militare morto sotto le armi per causa non dipendente dal servizio militare;
[6]6° fratello consanguineo di militare pensionato per ferite od infermita' riportate a causa di servizio militare;
[7]7° fratello consanguineo di militare che trovisi sotto le armi per avere assunto obblighi speciali (arruolamento volontario, riassoldamento, ferma speciale, o rafferma) o per avere intrapreso la carriera militare come ufficiale o come sottufficiale. Sono a tale riguardo equiparati ai militari sotto le armi nel R. esercito (parte metropolitana e parte coloniale), oltre ai militari della R. marina, della R. aeronautica e della R. guardia di finanza, anche coloro che prestano servizio nel corpo degli agenti di pubblica sicurezza;
[8]8° fratello consanguineo di militare che appartenga ad una delle quattro classi congedate da ultimo e che abbia prestato servizio con ferma non inferiore a quella ordinaria di leva.
Testo vigente dal 19 agosto 1927 al 17 gennaio 1931 · versione 0 su Normattiva